Art. 15

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunità e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunità e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'. 2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
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Art. 15 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo