Art. 17

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione né altre restrizioni di effetto equivalente. 2.   Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3.   La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
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Art. 17 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo