Art. 22

In vigore dal 21 apr 2004
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
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Art. 22 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo