Art. 17
In vigore dal 21 apr 2004
1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione né altre restrizioni di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Storico versioni
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