Art. 16
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.
2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
CAPITOLO 3
Disposizioni comuni
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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