Art. 16

Art. 16

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo. 2.   La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3.   Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4.   L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione. CAPITOLO 3 Disposizioni comuni
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