Art. 7

In vigore dal 21 apr 2004
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
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Art. 7 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo