Art. 9
In vigore dal 21 apr 2004
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
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all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,
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un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
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due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25 % del dazio di base,
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tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
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tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
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quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,
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cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
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sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,
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sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
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otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,
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nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
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cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95 % del dazio di base,
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sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
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sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,
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otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
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nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,
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dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
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undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,
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dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
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sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
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sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
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otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,
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nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
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dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
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undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
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dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
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tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
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quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10 % del dazio di base,
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quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.
5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.
6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'.
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