Art. 2
1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:
In vigore dal 21 apr 2004
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qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Egitto, o
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in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-2-96