Art. 1
In vigore dal 21 apr 2004
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
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per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo,
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per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
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dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,
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dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 10 % dei dazi di base,
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dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,
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per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
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dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,
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dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,
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dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 25 % dei dazi di base.
2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.
3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'.
4. Il Consiglio di associazione può decidere di:
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ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo,
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modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo,
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aumentare o abolire i contingenti tariffari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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