Art. 88

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
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Art. 88 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo