Art. 88
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-88