Art. 27
Documenti giustificativi
In vigore dal 21 apr 2004
I documenti di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all' e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a)
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b)
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
c)
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d)
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità, in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all' in conformità del presente protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-27-124