Art. 31

Assistenza reciproca

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
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Assistenza reciproca (Art. 31 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo