Art. 31
Assistenza reciproca
In vigore dal 21 apr 2004
1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-31-128