Art. 35

Zone franche

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA
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Zone franche (Art. 35 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo