Art. 46

Investimenti e promozione degli investimenti

In vigore dal 21 apr 2004
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare: — predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia, — fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne più agevolmente, — creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione, — valutando l'opportunità di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto, — istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti. La cooperazione può estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.
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Investimenti e promozione degli investimenti (Art. 46 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo