Art. 49

Servizi finanziari

In vigore dal 21 apr 2004
Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare: a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto; b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.
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Servizi finanziari (Art. 49 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo