Art. 40

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità in particolare. 2.   La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3.   La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. 4.   Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico. 5.   Le parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
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Ambito di applicazione (Art. 40 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo