Art. 39

Obiettivi

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse. 2.   La cooperazione economica si prefigge di: — agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo, — favorire relazioni economiche equilibrate tra le parti, — sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
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Obiettivi (Art. 39 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo