Art. 39
Obiettivi
In vigore dal 21 apr 2004
1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.
2. La cooperazione economica si prefigge di:
—
agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo,
—
favorire relazioni economiche equilibrate tra le parti,
—
sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-39