Art. 4
Assistenza spontanea
In vigore dal 21 apr 2004
Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
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operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte,
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nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,
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merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
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persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
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mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-4-141