Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2.   L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. 3.   L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.
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Campo di applicazione (Art. 2 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo