Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo; d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo