Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 apr 2004
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a)
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b)
«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
c)
«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
d)
«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
e)
«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:635:oj#art-1-138