Art. 5
Comunicazione/Notifica
In vigore dal 21 apr 2004
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per
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fornire tutti i documenti, e
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notificare tutte le decisioni,
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-5-142