Art. 5

Comunicazione/Notifica

In vigore dal 21 apr 2004
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per — fornire tutti i documenti, e — notificare tutte le decisioni, che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
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Comunicazione/Notifica (Art. 5 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo