Art. 7

Adempimento delle domande

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente. 2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte interpellata. 3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
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