Art. 4 · Assistenza spontanea

Art. 4

Assistenza spontanea

In vigore dal 21 apr 2004
Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: — operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte, — nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni, — merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale, — persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale, — mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
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