Art. 31

In vigore dal 21 apr 2004
Nel rispetto delle disposizioni dell', le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 31 Decisione (UE) 2004/635 — Testo vigente | Portale Normativo