Art. 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all', per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell', e degli assortimenti definiti ai sensi dell', se tali articoli sono non originari. 5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo. 6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 7.   Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni: a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto. Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all' dell'accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:635:oj#art-15-112

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi (Art. 15 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo