Art. 12

Principio della territorialità

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'. 2.   Fatto salvo l', le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
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Principio della territorialità (Art. 12 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo