Art. 12
Principio della territorialità
In vigore dal 21 apr 2004
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'.
2. Fatto salvo l', le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a)
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
b)
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:635:oj#art-12-109