Art. 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

In vigore dal 21 apr 2004
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
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Accessori, pezzi di ricambio e utensili (Art. 9 Decisione (UE) 2004/635) — Testo vigente | Portale Normativo