Art. 2

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati. 2.   A norma dell' dell'accordo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno. 3.   La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è adottata, caso per caso, dal Consiglio.
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