Art. 14
Altri accordi
In vigore dal 21 apr 2004
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
—
non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
—
sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto,
—
non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati «Stati membri», e
della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate «Comunità»
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato «Egitto»,
dall'altra,
riuniti a Lussemburgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato«accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto
Protocollo n. 2
relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità
Protocollo n. 3
relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
Protocollo n. 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5
relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune sull', paragrafo 2, dell'accordo
Dichiarazione comune sull' dell'accordo
Dichiarazione comune sull' dell'accordo
Dichiarazione comune sull' dell'accordo
Dichiarazione comune sull' e sull'allegato VI dell'accordo
Dichiarazione comune sull' dell'accordo
Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1, dell'accordo
Dichiarazione comune sulla protezione dei dati
I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunità europea:
Dichiarazione della Comunità europea sull' dell'accordo
Dichiarazione della Comunità europea sull' dell'accordo
Dichiarazione della Comunità europea sull' dell'accordo
Dichiarazione della Comunità europea sull' dell'accordo
Dichiarazione della Comunità europea
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.
Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.
Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.
Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.
Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.
Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.
Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE SULL', PARAGRAFO 2
Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'
Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'
In caso di difficoltà inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si può ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le parti.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'
Le parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentirà di concordare le normative per l'attuazione di cui all', paragrafo 2. Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terrà conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea.
Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all', paragrafo 2, in caso di gravi difficoltà le parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL' E SULL'ALLEGATO VI
Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».
DICHIARAZIONE COMUNE SULL'
Le parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse può chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell' e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.
DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1
Le parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra parte.
DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'
Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell', ultimo paragrafo, la Comunità è disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto.
Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'. La Comunità non si oppone all'adozione di dette misure purché sussistano le necessarie condizioni.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'
Le disposizioni speciali di cui all', paragrafo 2, applicate dalla Comunità alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'
Su richiesta dell'Egitto, la Comunità è disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'
La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all', paragrafo 2, in sede di interpretazione dell', paragrafo 1, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
La Comunità dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valuterà tutte le pratiche contrarie all', paragrafo 1, punto i), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all', paragrafo 1, punto iii), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli del trattato che istituisce la Comunità europea.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notifichino alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune
Signor …,
tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
—
il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
—
il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
—
il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
—
i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
—
sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
—
qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.
La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.
Voglia accettare, signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Per la Comunità europea
Signor …,
Mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:
Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.
L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
—
il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
—
il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
—
il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
—
i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
—
sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
—
qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.
La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»
Mi pregio comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accettare, signor …, l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della Repubblica araba d'Egitto
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