DIRETTIVA·n. 611·20 dicembre 1985

Direttiva (UE) 1985/611

Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)

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Art. 1Art. 21. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva :Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16Art. 17Art. 18Art. 19Art. 201. Gli stati membri comunicano alla Commissione :Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 25Art. 26Art. 271. La società di gestione, per ognuno dei fondi che essa gestisce, e la società di investimento devono pubblicare :Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32Art. 33Art. 34Art. 35Art. 361. Non possono contrarre prestiti :Art. 37Art. 38Art. 39Art. 40Art. 411. Fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 21, non possono concedere crediti o avallarli per conto terzi :Art. 42Non possono effettuare vendite allo scoperto sui valori mobiliari :Art. 43Art. 44Art. 45Art. 46Art. 47Art. 48Art. 49Art. 50Art. 51Art. 52Art. 531. È istituito presso la Commissione un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato » con il compito :Art. 54Art. 55Art. 56Art. 57Art. 58Art. 59
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