Art. 16

In vigore dal 20 dic 1985
Il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello stato in cui è situata la sede statutaria della società d'investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei partecipanti, di ogni danno da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi.
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Art. 16 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo