Art. 15

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stato membro in cui la società di investimento ha la sua sede statutaria oppure esservi stabilito se la sua sede statutaria si trova in un altro stato membro. 2. Il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico. Esso deve presentare garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter assolvere efficacemente le incombenze che gli derivano dalla sua funzione di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'essercizio di tale funzione. 3. Gli stati membri stabiliscono le categorie di istituti di cui al paragrafo 2 fra i quali possono essere scelti i depositari.
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Art. 15 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo