Art. 14

In vigore dal 20 dic 1985
1. La custodia del patrimonio di una società d'investi- mento deve essere affidata a un depositario. 2. La responsabilità del depositario di cui all' non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. 3. Il depositario deve inoltre : a)accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge o ai documenti costitutivi della società ; b)accertare che nelle operazioni relative al patrimonio della società il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso ; c)accertare che i redditi della società ricevano la destinazione conforme alla legge e ai documenti costitutivi. 4. Gli stati membri possono stabilire che le società di investimento situate sul loro territorio che commercializzano le loro quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva. Gli non si applicano a tali società. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società devono essere indicate nella legge e/o nei documenti costitutivi. 5. Gli stati membri possono stabilire che le società d'investimento situate sul loro territorio, che commercializzano ameno l'80 % delle loro quote attraverso una o più borse valori indicate nei documenti costitutivi, non abbiano l'obbligo di avere un deposi tario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società soltanto al corso di borsa. Nei documenti costitutivi della società deve essere indicata la borsa del paese di commercializzazione la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società. Lo stato membro si avvale della facoltà di cui al comma precedente solo se ritiene che i partecipanti beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i partecipanti degli o.i.c.v.m. che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva. In particolare queste società e quelle di cui al paragrafo 4 devono : a)in mancanza di una disposizione nella legge, indicare nei documenti costitutivi i metodi di calcolo del valore netto d'inventario delle quote ; b)intervernire sul mercato per evitare che il valore delle loro quote in borsa si discosti dal valore netto d'inventario più del 5 % ; c)stabilire il valore netto d'inventario delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese. Un revisore dei conti indipendente deve accertare almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità della legge e dei documenti costitutivi della società. In questa occasione il revisore deve verificare che le attività della società siano investite secondo le norme previste dalla legge e dai documenti costitutivi. Gli stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5. La Commissione riferisce al comitato di contatto, entro cinque anni dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, in merito all'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Sentito il parere del comitato di contatto, la Commissione propone, ove necessario, adeguate misure.
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