Art. 17
In vigore dal 20 dic 1985
Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario deve agire esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:611:oj#art-17