Art. 17

In vigore dal 20 dic 1985
Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il depositario deve agire esclusivamente nell'interesse dei partecipanti.
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Art. 17 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo