Art. 20

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione :

In vigore dal 20 dic 1985
a)non più tardi della data di messa in applicazione della presente direttiva, l'elenco dei titoli di credito che essi hanno intenzione di assimilare a valori mobiliari, conformemente all', paragrafo 2, lettera b), precisando le caratteristiche dei titoli assimilati e le motivazioni di tale assimilazione ; b)le modifiche che essi intendono apportare all'elenco dei titoli di cui alla lettera a) o le nuove assimilazioni da essi previste, nonché le motivazioni di tali modifiche o nuove assimilazioni. 2. La Commissione comunica immediatamente agli altri stati membri queste informazioni, con i commenti che riterrà opportuni. Questa comunicazione può essere oggetto di uno scambio di vedute in seno al comitato di contatto secondo la procedura prevista all', paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:611:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
1. Gli stati membri comunicano alla Commissione : (Art. 20 Direttiva (UE) 1985/611) — Testo vigente | Portale Normativo