Art. 25

In vigore dal 20 dic 1985
1. Una società di investimento o una società di gestione, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, non può acquistare azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente. Fino ad un successivo coordinamento, gli stati membri devono tener conto delle norme esistenti nelle legislazioni degli altri stati membri che definiscono il principio di cui al primo comma. 2. Inoltre, una società d'investimento o un fondo comune non può acquistare più del : -10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente, -10 % di obbligazioni di uno stesso emittente, -10 % di quote di uno stesso organismo di investimento collettivo ai sensi dell', paragrafo 2, primo e secondo trattino. I limiti di cui al secondo e terzo trattino possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto se a quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o l'importo netto dei titoli emessi. 3. Gli stati membri possono rinunciare ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda ; a)i valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato membro o dai suoi enti locali ; b)i valori mobiliari emessi o garantiti da uno stato terzo ; c)i valori mobiliari emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri ; d)le azioni detenute da un o.i.c.v.m. nel capitale di una società di uno stato terzo che investe il suo patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti appartenenti a questo stato qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'o.i.c.v.m. l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo stato. Questa deroga è tuttavia applicabile soltanto se la società dello stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli e dall', paragrafi 1 e 2. Qualora vengano superati i limiti di cui agli , l' si applica mutatis mutandis ; e)le azioni detenute da una società di investimento nel capitale delle società affiliate che esercitano esclusivamente per conto di quest'ultima talune attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione.
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Art. 25 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo