Art. 29

In vigore dal 20 dic 1985
1. Il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della società d'investimento formano parte integrante del prospetto al quale devono essere allegati. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono tuttavia non essere allegati al prospetto, purché i titolari di quote siano informati della possibilità di ottenere, a richiesta, l'invio di tali documenti o l'indicazione del luogo in cui potranno consultarli in ciascuno degli stati membri in cui sono offerte le quote.
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Art. 29 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo