Art. 34
In vigore dal 20 dic 1985
L'o.i.c.v.m. deve rendere pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Tuttavia, le autorità competenti possono permettere ad un o.i.c.v.m. di ridurre il ritmo ad una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei partecipanti.
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