Art. 39

In vigore dal 20 dic 1985
La distribuzione o il reinvestimento dei redditi del fondo o della società d'investimento sono effettuati conformemente alla legge e al regolamento del fondo o ai documenti costitutivi della società d'investimento.
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Art. 39 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo