Art. 35

In vigore dal 20 dic 1985
Ogni pubblicità che contenga un invito all'acquisto di quote di un o.i.c.v.m. deve indicare l'esistenza di un prospetto e i luoghi in cui il pubblico lo può ottenere. SEZIONE VII Obblighi generali dell'o.i.c.v.m.
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Art. 35 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo