Art. 31

In vigore dal 20 dic 1985
I dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere controllati da una o più persone abilitate, per legge, alla revisione dei conti conformemente all'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull', paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili(1). L'attestazione rilasciata da queste persone e le eventuali riserve sono riprodotte integralmente in ciascuna relazione annuale.
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Art. 31 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo