Art. 36
1. Non possono contrarre prestiti :
In vigore dal 20 dic 1985
-né la societa di investimento -né la società di gestione o il depositario, per conto dei fondi comuni di investimento.
Un o.i.c.v.m. può tuttavia acquistare divise estere mediante un prestito « back-to-back ».
2. In deroga al paragrafo 1, gli stati membri possono autorizzare gli o.i.c.v.m. a contrarre prestiti :
a)fino ad un massimo del 10 % -del patrimonio, nel caso di società d'investimento,
-del valore del fondo, nel caso di un fondo comune d'investimento,
sempreché si tratti di prestiti temporanei ;
b)fino ad un massimo del 10 % del patrimonio, nel caso di società d'investimento, purché si tratti di prestiti per l'acquisto di beni immobili indispensabili alla prosecuzione diretta delle loro attività. In tal caso, questi prestiti nonché quelli di cui alla lettera a) non possono superare, insieme, il 15 % del patrimonio.
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