Art. 41

1. Fatta salva l'applicazione degli articoli 19 e 21, non possono concedere crediti o avallarli per conto terzi :

In vigore dal 20 dic 1985
-né la società d'investimento, -né la società di gestione o il depositario, per conto di fondi comuni d'investimento. 2. Il paragrafo 1 non osta all'acquisto, da parte degli organismi in questione, di valori mobiliari non interamente liberati.
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