Art. 45

In vigore dal 20 dic 1985
Nell'ipotesi di cui all', l'o.i.c.v.m. deve prendere, tra l'altro, le misure necessarie, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello stato membro di commercializzazione, affinché i pagamenti ai partecipanti, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l'o.i.c.v.m. deve fornire siano assicurati nello stato dei partecipanti.
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Art. 45 Direttiva (UE) 1985/611 — Testo vigente | Portale Normativo